Menu
Raduno S. Maria C.V.
login
Newsletter
|
 CINTURE DI SICUREZZA LEGGE SULL’ ISTALLAZIONE DELLE CINTURE  DI SICUREZZA  RIGUARDANTE I VEICOLI ISCRITTI AL REGISTRO STORICO ASI L’argomento è regolato dalla legge 111/1988, poi ripresa dall’articolo 72 del Codice della Strada che dice: “Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli speciali punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei Trasporti. Una circolare del 22 giugno 2000 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (numero B53/2000/MOT) ribadisce che: “l’obbligo dell’istallazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria Mi che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’ origine con speciali punti di attacco” poichĂ©  questa  delibera sembra in contrasto con il Codice della Strada che impone l’obbligo a tutte le vetture dotati di punti di attacco, sono state chieste delucidazioni alla Direzione del Dipartimento Trasporti  Terrestri  a Roma. Questa ha chiarito che , dal punto di vista tecnico, a seguito del regolamento ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi, solo i veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1970 hanno punti di attacco conformi e omologati Prima di quella data gli attacchi possono esservi ma non necessariamente adatti alle istallazione di cinture di tipo corrente. Il Dipartimento ha ribadito che la circolare B53/2000 è stata trasmessa a tutte le sedi di periferia della Motorizzazione nonchĂ© ai centri di revisione privati, i quali sono tetti ad accettare che le cinture anteriori e posteriori siano presenti solo sui veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976.  Â
 Â
 Â
 |
